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Dal 6 aprile obbligo del certificato penale per i dipendenti e volontari che lavorano con soggetti minorenni

Lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori. Dal 6 aprile scatta l’obbligo del “certificato antipedofilia” per chiunque abbia a che fare con minorenni. Che sia un dipendente o un volontario. Nella categoria rientrano i catechisti delle parrocchie, i volontari di centinaia di associazioni, i capiscout, gli allenatori di tutte le società sportive, gli insegnanti, i bidelli…norma che potrebbe portare al fermo di tutte le attività e che nel frattempo ha portato il caso (sopratuttto nelle ASD). Intanto undici Deputati hanno preso carta e penna per scrivere al presidente del Consiglio Matteo Renzi, al sottosegretario Graziano Del Rio e al ministro della Giustizia Andrea Orlando per lanciare l’allarme e per chiedere almeno una proroga dei tempi previsti. Tra le richieste, anche quella di valutare l’esenzione delle associazioni no profit dal pagamento di bolli e diritti su una certificazione semestrale che viene loro imposta dallo Stato». Ogni certificato ha una validità di sei mesi e costa – sito del ministero alla mano – circa 30 euro fra bolli e diritti.

Questa la notizia:

E’ stato infatti pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2014, il decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia. In particolare introduce l’art 25 bis al D.P.R. n. 313/2002 con cui si è previsto che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.

 

Il riferimento alle “attività volontarie”, estende l’obbligo anche alle associazioni e società sportive dilettantistiche alle associazioni di promozione sociale, di volontariato, culturali e onlus – che svolgono attività rivolte ai minori tramite dipendenti o volontari, ivi compresi i soggetti che percepiscono i compensi di cui all’art. 67 primo comma lett. m) del Tuir.

Nello specifico, l’art. 2, che introduce l’art. 25 bis nel d.p.r. 14.11.2002 n.313, prevede che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori deve preventivamente richiedere il certificato penale.

Pertanto, tutti i centri sia gestiti in forma di impresa sia di associazione dovranno formulare tale richiesta di certificato ai propri collaboratori che operano con minorenni.

Salvo proroghe dell’ultimo minuto a partire dal 6 aprile p.v. potranno essere sanzionati con la multa, da 10.000,00 a 15.000,00 euro, tutti i gestori che non abbiano effettuato tale richiesta.

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1 thought on “Dal 6 aprile obbligo del certificato penale per i dipendenti e volontari che lavorano con soggetti minorenni”

  1. vorrei conoscere le menti che hanno partorito l’idea dalla quale è nata questa legge
    l’Italia fa sempre più schifo con le sue leggi assurde e mangia-soldi

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