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Tutte le regole del nuovo Decreto approvato nella notte

Vietato spostarsi tra le regioni, 7 e 8 gennaio in giallo, week end arancione, e soglie di Rt più bLa nuova stretta del governo per contenere i contagi da Covid-19 è stata varata questa notte per decreto e durerà fino al 15 gennaio, quando dovrà essere approvato il nuovo Dpcm

Il Consiglio dei ministri si è riunito lunedì 4 gennaio 2021, alle ore 21.55, a Palazzo Chigi, sotto la
presidenza del Presidente Giuseppe Conte. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Riccardo
Fraccaro.
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PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19 (decreto-legge)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute
Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il testo prevede:
– per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale,
di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze
lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla
propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde
case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
– nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure
previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli
spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi
confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità,
già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un
massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle
due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14
anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non
autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre
misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle
successive ordinanze.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno
applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 per
cento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
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Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da COVID-19,
(articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure
per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze
sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di
sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla
somministrazione del vaccino.

da CS

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